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Contr’Appunti: la Pasqua dei voucher (alethòs anèsti!)

| 29 Maggio 2017 | ATTUALITÀ, ECONOMIA, POLITICA

A torto o a ragione, i voucher erano diventati il simbolo della precarietà nel mondo del lavoro.

A torto, perché la battaglia scatenata dalla Cgil nei confronti di questa forma lavorativa aveva come funzione principale quella di nascondere l’assoluta acquiescenza nei confronti dell’introduzione del Contratto a tutele crescenti e dell’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (acquiescenza culminata con la proposizione di un referendum abrogativo scritto apposta per essere bocciato dalla Corte Costituzionale).

A ragione, perché introducevano nell’ordinamento la possibilità di acquistare lavoro al di fuori di qualsivoglia forma contrattuale, di fatto legalizzando forme più o meno evidenti di lavoro nero. Il che, se aveva un senso rispetto alla posizione della baby sitter, o dell’insegnante impegnata in qualche ripetizione, oppure del vendemmiatore stagionale, era assai meno tollerabile – dopo l’estensione dello strumento ad opera della Legge Fornero – nei confronti del barista o dell’autotrasportatore.

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Il governo – memore della lezione del 4 dicembre (che hanno capito tutti, meno Renzi) – ha dunque abrogato per decreto legge i voucher, con l’evidente retropensiero di sminare in prima battuta il rischio che la volontà popolare potesse palesarsi, salvo poi immediatamente reinserirli, sia pure in forma ampiamente modificata, onde evitare un’eventuale ulteriore cancellazione, questa volta da parte della Corte Costituzionale (cosa per esempio avvenuta con la sentenza n. 199 del 2012, relativa all’affidamento diretto di servizi pubblici locali). Cosa puntualmente avvenuta, per di più nell’ambito della conversione di altro e completamente eterogeneo decreto legge (il cui art. 22, per inciso, prevede una norma di “interpretazione autentica” volta a bypassare la recente sentenza del Tar del Lazio sui direttori stranieri dei musei).

La proposta presentata dal Partito Democratico e votata anche da Forza Italia e Lega (ma non da Mdp e da una parte dello stesso partito proponente) disegna – oltre che un particolare regime per il lavoro domestico – un nuovo minicontratto occasionale, con paga oraria di 9 Euro all’ora oltre contributi di legge e assicurazione Inail, utilizzabile dalle aziende con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (purché non appartenenti ad alcuni settori merceologici, in particolare l’edilizia, né impieghino il personale nell’esecuzione di appalti di opere o servizi). Nessun committente può pagare, in anno, oltre 2.500 Euro al medesimo collaboratore; nessun collaboratore può riscuotere, in complessivo, oltre 5.000 Euro nei dodici mesi. Nel caso di un committente che superi il limite dei 2.500 Euro, la sanzione è la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato.

Ora, questo testo – che già sconta tutti i peccati originali dei voucher (a partire dall’idea che si debba normare in modo specifico una situazione per cui gli strumenti giuslavoristici esistenti, a partire dal part-time, sono più che sufficienti) e ne aggiunge altri forse ancora peggiori (come l’applicazione di alcune tutele relative all’orario di lavoro, proprie del contratto di lavoro subordinato, a un istituto giuridico che col lavoro subordinato non ha nulla a che fare) – nasconde almeno due pericolosissime criticità.

Primo: la platea degli utilizzatori. Parlare di imprese con non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminati significa aprire l’utilizzo dei voucher ad aziende che – tramite altre forme di lavoro precario, a partire dal tempo determinato – in realtà impiegano un numero assai maggiore di lavoratori. Sì, perché non tutti si ricordano che i limiti quantitativi al tempo determinato (non oltre un quinto degli indeterminati) non si applicano proprio alle imprese fino a cinque dipendenti, oltre che a tutta una congerie di altre ipotesi specificamente normate all’art. 23 del D. Lgs. n. 81 del 2015 (uno dei principali decreti attuativi del Jobs Act). Per parafrasare una nota pubblicità di qualche anno addietro: i nuovi voucher, se non sono per tutti, sono sicuramente per molti, moltissimi.

Secondo: le modalità di utilizzo dei nuovi voucher. Si legge al comma 18 dell’emendamento: “nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare… la revoca della dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione…”. In altri termini: il datore di lavoro può prenotare l’utilizzo di un voucher, utilizzarlo effettivamente, verificare il mancato controllo da parte degli organi preposti, quindi disdirlo il giorno successivo pagando il lavoratore al di fuori di qualsiasi rapporto legale. Qui siamo oltre la mancata repressione del lavoro nero. Qui siamo all’incentivazione.

Non è chiaro se il combinato disposto di questa scelta governativa e del (forse) raggiunto accordo sulla legge elettorale porterà a elezione anticipate, né se questo voto sia il primo atto di un futuro governo di unità nazionale (con una specie di conventio ad excludendum nei confronti del Movimento 5 Stelle). Quello che è chiaro è come, ancora una volta, l’interesse dei lavoratori sia stato brutalmente calpestato. E con esso, lo Stato di diritto.

TAG: Jobs act, referendum, Voucher
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