La Cassa Nazionale di previdenza ha intenzione di attuare alcune modifiche statutarie, tra cui le principali sono volte a:
cambiare la denominazione introducendo la figura dell’Esperto contabile;
disciplinare la parità di genere;
assicurare, nell’elezione dei componenti del comitato dei delegati e del Consiglio di
amministrazione, la rappresentatività di tutte le categorie di iscritti di cui all’art. 5 dello Statuto;
eliminare il potere di designazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in relazione ai componenti del CDA e del Collegio sindacale, ritenuto incompatibile con l’attività di vigilanza
sull’associazione
portare da 11 a 12 i componenti del CDA che durano in carica 4 esercizi e possono essere rinnovati
per 3 mandati consecutivi
istituire la figura del Presidente che diventa autonoma rispetto a quella dei consiglieri e viene eletto,
con voto segreto, dal comitato dei delegati.
Lodevole l’attenzione di questo Cda nell’introduzione delle novità riguardo al cambio di denominazione ed alla parità di genere; encomiabile lo sforzo profuso nel tentativo di eliminare un sovrabbondante potere di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, pur avendo funzione di vigilanza può anche nominare dei suoi rappresentanti in seno al CDA ed al collegio sindacale: ma come al solito il diavolo è nei dettagli.
Sino ad oggi la CNPR è stata governata da un CDA composto da 11 elementi tra cui veniva eletto il Presidente: adesso si chiede in modifica, l’ampliamento a 12 consiglieri più il Presidente, in tutto 13 componenti.
Appare anacronistico, per una cassa che vede numeri di iscritti costanti, procedere ad un aumento di poltrone, con aggravio di costi, come puerile appare il tentativo di mascherare la nuova figura del Presidente eletto autonomamente dal comitato dei delegati come innovazione necessaria al “fisiologico ricambio della rappresentanza e, in definitiva, LA STESSA DEMOCRATICITA’ DELL’ORGANO,” prevedendo per la prima volta un limite di due mandati al Presidente.
Bello parlare di democraticità dell’organo e tale sarebbe stato senza l’ultimo comma dell’ultimo articolo, il 29, dello statuto che recita:
comma 8. Ai fini dell’applicabilità del limite di cui all’art. 27, comma3, del presente statuto, si considerano i soli mandati svolti successivamente all’entrata in vigore della disposizione che ha introdotto un limite ai mandati del Presidente.
Questo sta a significare che l’attuale Presidente, eletto con il vecchio sistema, e giunto al termine dei suoi mandati per averne svolti tre consecutivi da Consigliere (12 anni) potrà, a giusta ragione, ripresentarsi nella più attraente veste di Presidente per ulteriori due mandati di quattro anni ciascuno, altri 8 anni, 20 anni in tutto.
Tra l’altro la scelta del Presidente eletto tra i delegati, e non tra i consiglieri, priverebbe il CDA delle migliori professionalità, le quali, avendo ambizioni da “Presidente”, si troverebbero in una competizione ad eliminazione: sconfitto da “Presidente” e fuori dal CDA.
Dott. Marcello Guadalupi – Presidente SIC
Dott. Giuseppe Diretto – Presidente UNAGRACO