L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei Comuni”, o “bonus mamme disoccupate” è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’Inps.
Il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. Lo specifica lo stesso sito Inps.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che il beneficiario non abbia diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
L’importo viene rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
L’Inps aveva emesso una circolare nel febbraio del 2022 con la quale aveva comunicato l’importo per l’assegno in questione. Nello specifico, l’assegno era destinato per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e – si legge nella circolare – era pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro, con Isee pari a 17.747,58 euro.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi, tuttavia, la legge può fissare termini diversi.