La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza, incostituzionale la modalità di calcolo degli indennizzi a fronte di un licenziamento ingiusto previsto all’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 meglio conosciuto come Jobs Act. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Cosa prevedeva il Jobs Act
Secondo il Jobs Act del marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo «Il giudice (…) condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità».
Praticamente, quindi, se un lavoratore subordinato con un contratto a tempo indeterminato veniva licenziato, senza giusta causa o giustificato motivo, il giudice non poteva più reintegrare il lavoratore ma condannava il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo crescente al crescere degli anni di servizio del lavoratore.
L’impresa, con questa riforma, ha ottenuto maggiore flessibilità per i licenziamenti rischiando solo di pagare un indennizzo al lavoratore ingiustamente licenziato. Questo, rispetto al passato, ha permesso alle imprese di calcolare con certezza il costo di un licenziamento.
Con il Decreto Dignità, Decreto legge n.87/2018, il metodo di calcolo dell’indennizzo non è stato modificato mentre sono state innalzate le soglie minime e massime dell’ammontare dell’importo da un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità si passa ad un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità.
La questione presso la Corte costituzionale era stata sollevata dal Tribunale del Lavoro di Roma, non tanto per l’eliminazione della reintegra del lavoratore tra le tutele previste, ma proprio per le questioni legate al meccanismo di indennizzo. In particolare, secondo il tribunale, il contrasto con la Costituzione non veniva ravvisato nell’eliminazione della “reintegra” in favore della monetizzazione del risarcimento, “quanto in ragione della disciplina concreta dell’indennità risarcitoria, destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione”.
Ora sarà necessario capire cosa prevedrà, prossimamente, il Legislatore per compensare la vacatio legis attuale.
Sarà reintrodotto il reintegro per il lavoratore ingiustamente licenziato (famoso art.18) oppure verrà lasciata discrezionalità al giudice a quo di quantificare l’indennizzo?